La sentenza di assoluzione a carico dell’uomo aveva suscitato un certo scalpore anche perché il giudice aveva stabilito di trasmettere gli atti in Procura per procedere contro la vittima per calunnia. Come ricorda Repubblica in secondo grado la donna era stata creduta: stavolta per i giudici non vi erano stati dubbi rispetto a quanto era avvenuto, ma ciò nonostante M.R. era stato nuovamente assolto: a salvarlo stavolta era stata la tesi della corte sulla “non procedibilità” del reato, visto che mancava la querela da parte della volontaria.
Elena Daloiso, sostituto Pg che aveva sostenuto in aula l’accusa contro Raccuia, aveva fatto ricorso per Cassazione sostenendo che l’imputato, nonostante fosse un volontario, aveva un ruolo di “superiore” nella Croce Rossa e un ordine di servizio gli affidava un incarico di organizzazione del lavoro degli altri colleghi rendendo di fatto la vittima una sua sottoposta. La donna, secondo il procuratore, non aveva denunciato l’uomo perché timorosa di questa sua situazione, decidendo poi di querelarlo successivamente.
Ebbene, i giudici della Corte di Cassazione hanno dato ragione alla procura generale annullando con rinvio la sentenza d’appello. Il processo, quindi, dovrà essere di nuovo celebrato. Non solo: la querela di parte non è stata ritenuta necessaria e quindi il reato è stato giudicato, in questo caso, procedibile d’ufficio. Il fascicolo è tornato a Torino dove sarà assegnato ai giudici di secondo grado di un’altra sezione rispetto a quelli che si erano già espressi.
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