Assegni familiari Inps, dal 1 luglio le nuove richieste: ecco tutte le novità

Questo articolo in breve

Nelle ultime settimane sono arrivate dell’Inps alcune novità per quanto riguarda gli assegni familiari. Ecco tutte le novità a partire dal 1 luglio 2019.
Assegni familiari Inps: le novità

Dal 1 aprile 2019 è infatti cambiata, dopo anni, la modalità per farne richiesta: se prima occorreva compilare dei moduli per poi consegnarli al datore di lavoro, ora la domanda per ottenere gli Anf può essere presentata esclusivamente online sul sito dell’Inps, come comunicato dall’istituto con la circolare n.45 del 22 marzo 2019.

A tal fine è necessario che chi fa domanda si munisca di credenziali Spid (qui come ottenerle) o di Pin dispositivo: è possibile inviare la domanda autonomamente o delegare un ente di patronato, il proprio commercialista o un consulente del lavoro (che sia regolarmente iscritto all’albo). Se inizialmente l’Inps aveva previsto che potessero essere soltanto i patronati a trasmettere le domande di Anf, tale facoltà è stata poi estesa anche ad altri intermediari.
Assegni familiari Inps: le tabelle 2019-2019

Il 1 luglio 2019 si avvicina, giorno a partire dal quale è possibile fare nuovamente richiesta per gli assegni familiari per il periodo 1 luglio 2019-30 giugno 2020. Quindi, per il nuovo anno: chi, in sostanza, vuole continuare a percepire gli assegni familiari già da giugno 2019 è necessario che presenti una nuova domanda con le modalità suddette, quindi tramite la richiesta online.

Il 17 maggio scorso, infatti, l’Inps ha diffuso – come ogni anno – con la circolare n.66 le nuove tabelle 2019-2020 relative agli Anf con le fasce di reddito e i corrispettivi importi. Le nuove tabelle Inps 2019-2020, che saranno quindi valide dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020, riportano limiti reddituali e importi degli assegni “aggiornati” in base alle rivalutazioni dovute alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolate dall’Istat (quest’anno la variazione è pari al +1.1 per cento).

Redditi da indicare nella richiesta di Anf. Ma, per quanto riguarda la richiesta di Anf, quali sono i redditi da indicare? Al fine di fare domanda per ottenere questa prestazione il nucleo familiare deve avere un reddito complessivo che sia innanzitutto compreso entro i limiti Inps e composto per almeno il 70 per cento di redditi derivanti da lavoro dipendente (o redditi assimilabili). Tale reddito complessivo – che includa cioè quello di tutti i soggetti componenti il nucleo – è quello percepito nel corso dell’anno solare precedente il 1 luglio, che rimarrà quindi valido fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Quindi, nel caso specifico delle nuove richieste per il periodo 1 luglio 2019-30 giugno 2020, il reddito da indicare è quello percepito nel 2018; esso si compone di tutte le somme soggette ad IRPEF e dei redditi esenti da tassazione o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori a 1.032 euro annui). Devono al contrario essere escluse dal reddito complessivo le somme percepite a titolo di TFR o anticipo TFR, come anche la parte non tassata dell’indennità di trasferta e le rendite vitalizie corrisposte dall’INAIL.


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